Il patrocinio a spese dello Stato (detto anche "gratuito patrocinio") è un istituto giuridico introdotto nell'ordinamento italiano dal Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002 - artt. dal 74 al 141).

Ha lo scopo di dare concreta attuazione al disposto dell'art. 24 della Costituzione e garantire l'accesso al diritto di difesa alle persone che non sono in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddittuale di sostenerne il costo.
Ricorrendo i requisiti previsti dalla predetta normativa, le persone non abbienti che abbiano necessità di essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio).

 

Per maggiori informazioni sui requisiti previsti dalla legge per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato vai alle sezioni:

- Giudizi penali

- Giudizi civili e amministrativi

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